Diffondere notizie false, non supportate da comunicazioni ufficiali, emanati dagli organi preposti quali ASP, Forze dell’Ordine ed Amministrazioni, comporta un reato.

In questo particolare periodo di “fughe in avanti”, di facili allarmismi e di grande preoccupazione per la situazione igienico-sanitaria e socio-economica che l’Italia, e tutto il Mondo, sta attraversando, è facile incorrere in denunce per procurato allarme.

Il consiglio è quindi quello di non trasmettere/condividere informazioni, messaggi solo per il “sentito dire”, “è confermato me lo ha detto….”. E’ opportuno attendere comunicazioni ufficiali per evitare denunce per procurato allarme e diffamazione.

Questo può succedere inviando anche messaggi sui gruppi WhatsApp o sui social. E in quest’ultimo caso come successo in provincia di Catania dove una donna di 27 anni non solo si è finta giornalista ma ha anche “clonato” il logo di una emittente televisiva (ignara del tutto) per diffondere notizie false, e quindi provocare allarmismi, su presunti contaggi del COVID-19  nel catanese.

Di seguito informazioni sul reato di procurato allarme:

art. 658 Codice penale

Fonti → Codice penale → LIBRO TERZO – Delle contravvenzioni in particolare → Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia → Capo I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza → Sezione I – Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio [358], è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da dieci euro a cinquecentosedici euro.

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